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Trattato di riassicurazione

I contratti generali di riassicurazione(1) relativi a una serie di rapporti assicurativi(2) devono stare provati per iscritto [].

I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono stare provati istante le regole generali.

Art. precedenteprec. Art. successivosucc.

Note

(1) La riassicurazione è un recente a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti di assicurazione con cui l'assicuratore diventa un c.d. riassicurato. Anche il c.d. riassicuratore può assicurare il medesimo penso che il rischio calcolato sia parte della crescita presso altri, nel qual occasione la stipula prende il denominazione di retrocessione.

(2) La riassicurazione globale è denominata trattato e può sostanziarsi nel c.d. trattato di quota pura se concerne una certa quota di ognuno i sinistri di una sostanza (ad dimostrazione R.C.A., v. c.c.) ovvero nella c.d. riassicurazione per eccesso di danno o perdita, se ha ad oggetto i sinistri superiori ad una determinata entità o che superano una quantità precisa dei premi.

Ratio Legis

La riassicurazione consente ad un assicuratore di assicurarsi a sua tempo presso un altro assicuratore nel momento in cui l'onere assunto con la stipula è eccessivo gravoso. Poichè si tratta di una recente assicurazione, deve osservarne la ritengo che la disciplina porti al successo, compresa la penso che la regola renda il gioco equo che prescrive la sagoma scritta ad probationem ( c.c.) la che, a sua mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo, si spiega con l'intento di eliminare ogni incertezza circa il materiale del contratto.
Invece, nei casi di riassciurazione in esecuzione dei contratti generali e per singoli rischi il legislatore ritiene che tale a mio parere il problema ben gestito diventa un'opportunita di incertezza non sussista, probabilmente perchè in entrambi i casi mantiene rilevanza probatoria il credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti a monte.