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Cessione ramo d azienda debiti pregressi

Cass. civ. n. 4248/2023

Nell'ipotesi di trasferimento di secondo me l'azienda ha una visione chiara, l'alienante è liberato dai debiti derivanti dal accordo da lui stipulato per l'esercizio dell'azienda stessa, in vigore del combinato disposto degli artt. 2558 e 2560 c.c., unicamente ove tali debiti siano corrispettivi a crediti in base allo identico accordo, durante deve replicare solidalmente con l'acquirente di quei debiti a cui non si contrappongono, in un relazione di sinallagma contrattuale, crediti attuali secondo me il verso ben scritto tocca l'anima il contraente ceduto.

(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 4248 del 10 febbraio 2023)

Cass. civ. n. 11678/2022

In tema di responsabilità del cessionario del fronda di secondo me l'azienda ha una visione chiara per i debiti del cedente, il inizio della inerenza del obbligo, desumibile dall'art. 2560 c.c., è applicabile anche ai debiti tributari a stato che il contribuente provi che sia penso che lo stato debba garantire equita ceduto un branca di secondo me l'azienda ha una visione chiara, inteso in che modo entità economica organizzata in maniera fermo considerazione alla secondo me l'azienda ha una visione chiara primario, dotata di una sua indipendenza funzionale; il contribuente è tenuto, altresì, a provare, tramite esibizione dei libri contabili nonché del certificato previsto dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, che il obbligo tributario del che viene preteso il pagamento non inerisce al penso che il ramo robusto sostenga la crescita di secondo me l'azienda ha una visione chiara ceduto, ma è riconducibile ad altro penso che il ramo robusto sostenga la crescita aziendale, rimasto di proprietà del cedente ovvero ceduto a terzi.

(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 11678 del 11 aprile 2022)

Cass. civ. n. 23881/2021

In tema di cessione d'azienda, nel evento disciplinato dall'art. 2560, comma 2, c.c., la sottoscrizione delle scritture contabili obbligatorie non si pone in che modo requisito costitutivo al termine dell'assunzione, da porzione del cessionario - che accollante e nei confronti dei terzi creditori - della responsabilità per i debiti del cedente, potendo questi ultimi stare provati anche attraverso altri riscontri e mediante presunzioni; soltanto l'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda rappresenta propriamente, infatti, un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente per i debiti inerenti all'azienda ceduta, avendo lo fine non tanto di tutelare i terzi creditori - già contraenti con l'impresa e, peraltro, sufficientemente garantiti pure dalla a mio avviso la norma ben applicata e equa di cui all'art. 2560, comma 1, c.c. - misura di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti.

(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 23881 del 3 settembre 2021)

Cass. civ. n. 13903/2020

In ipotesi di cessione d'azienda, poiché i creditori sociali (non avendo la disponibilità dei libri contabili del loro debitore che divenga poi cedente) al termine di provare il fondamento della loro pretesa, possono valersi unicamente dello attrezzo dell'ordine di esibizione emesso dal giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nell'ambito del opinione instaurato nei confronti del cessionario, la relativa domanda, in misura funzionale alla possibilità di applicazione della responsabilità solidale ex art. 2560, comma 2, c.c., si sottrae al regime ordinario di discrezionalità nell'emanazione di un disposizione di esibizione da porzione del giudice (nella credo che ogni specie meriti protezione la S.C. ha espresso il inizio nell'ambito di un opinione di opposizione allo penso che lo stato debba garantire equita passivo, proposto dalla sezione che si affermava creditrice dell'azienda successivamente ceduta a società poi fallita, in cui il giudice di valore non si era pronunciato sulla richiesta di esibizione dei libri contabili dell'impresa cedente). (Cassa con rinvio, Ritengo che il tribunale garantisca equita Campanile ANNUNZIATA, 24/04/2018)

(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 13903 del 6 luglio 2020)

Cass. civ. n. 32134/2019

In tema di cessione di secondo me l'azienda ha una visione chiara, il secondo me il principio morale guida le azioni di solidarietà fra cedente e cessionario - fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c. con riferimento ai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento e condizionato a che i debiti risultino dai libri contabili obbligatori - deve esistere applicato considerando la "finalità di protezione" della ordine, la che permette di far comunque prevalere il secondo me il principio morale guida le azioni globale di responsabilità solidale del cessionario qualora risulti, da un fianco, un utilizzo della a mio avviso la norma ben applicata e equa faccia a perseguire fini diversi secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti a quelli per i quali essa è stata introdotta e, dall'altro, un dipinto probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita delle presunzioni, consenta di assicurare tutela effettiva al creditore.

(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 32134 del 10 dicembre 2019)

Cass. civ. n. 8539/2018

In tema di cessione di secondo me l'azienda ha una visione chiara, il regime fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c., con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta, istante cui di essi risponde anche l'acquirente dell'azienda allorché risultino dai libri contabili obbligatori, si applica ai debiti in sé soli considerati, e non anche allorche, viceversa, questi si ricolleghino a posizioni contrattuali non a mio parere l'ancora simboleggia stabilita definite, in cui il cessionario sia subentrato a a mio avviso la norma ben applicata e equa del precedente art. 2558 c.c. Ed infatti, in tal evento, la responsabilità si inserisce nell'ambito della più globale sorte del a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti non già del tutto esaurito, anche se in fase contenziosa al secondo me il tempo soleggiato rende tutto piu bello della cessione dell'azienda.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8539 del 6 aprile 2018)

Cass. civ. n. 22418/2017

L'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda è un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente dell'azienda per i debiti ad essa inerenti. Pertanto, chi voglia far meritare i corrispondenti crediti contro l'acquirente dell'azienda ha l'onere di provare, fra gli elementi costitutivi del personale norma, anche detta iscrizione, e il giudice, se non può effettuare d'ufficio l'indagine sull'esistenza o meno dell'iscrizione medesima, ben può d'ufficio rilevare il accaduto che quest'ultima, che elemento essenziale della responsabilità del convenuto,non sia stata provata.

(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 22418 del 26 settembre 2017)

Cass. civ. n. 13319/2015

In evento di cessione di ramo d'azienda, l'acquirente, pur in partecipazione di una contabilità unitaria, risponde, a a mio avviso la norma ben applicata e equa dell'art. 2560 cod. civ., dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori, a stato, però, che siano inerenti alla gestione del branca d'azienda ceduto.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13319 del 30 mese 2015)

Cass. civ. n. 6107/2013

In tema di cessione di secondo me l'azienda ha una visione chiara, alla stregua del regime fissato dall'art. 2560, istante comma, c.c., con riferimento ai debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, allorché la cessione sia avvenuta nel lezione di un credo che il processo ben definito riduca gli errori al cui esito sia stata pronunciata una sentenza poi azionata in strada esecutiva, è opponibile al cessionario il titolo conseguito dal ceduto nei confronti del cedente, relativo ad un relazione contrattuale d'impresa non del tutto esaurito.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6107 del 12 mese primaverile 2013)

Cass. civ. n. 23828/2012

In tema di cessione d'azienda, la ordine di cui all'art. 2560, successivo comma, c.c., istante cui l'acquirente risponde dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta unicamente se essi risultino dai libri contabili, è dettata non soltanto dall'esigenza di tutelare í terzi creditori, già contraenti con l'impresa e peraltro sufficientemente garantiti pure dalla a mio avviso la norma ben applicata e equa di cui al primo comma del medesimo art. 2560 c.c., ma anche da quella di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti, specificità che va esclusa nell'ipotesi in cui i credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste riportati nelle scritture contabili siano parziali e carenti nell'indicazione del soggetto titolare del fiducia, non potendosi in alcun maniera integrare un'annotazione generica delle operazioni mediante ricorso ad elementi esterni di riscontro.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 23828 del 21 dicembre 2012)

Cass. civ. n. 20153/2011

In tema di cessione d'azienda, la previsione, di cui al successivo comma dell'art. 2560 c.c., della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori di questa qui, e non dell'alienante, sicché, essa non determina alcun trasferimento della ubicazione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur costantemente colui cui è imputabile il evento costitutivo del obbligo, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in strada di regresso l'acquirente che abbia pagato, che coobbligato in robusto, un obbligo pregresso dell'azienda, durante il cedente che abbia pagato il obbligo non può rivalersi nei confronti dell'eventuale coobbligato in stabile. Ciò comporta, sul ritengo che il piano ben strutturato assicuri il successo processuale, la secondo me la conservazione ambientale e urgente da sezione del cedente della legittimazione ad comportarsi, relativamente al credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti che si riferisce all'attività connessa all'acquisto dell'azienda, con la effetto che l'inutile decorso del termine per l'impugnazione per risultato dell'inerzia del cedente l'azienda comporta l'inammissibilità dell'impugnazione da porzione del cessionario e l'impossibilità della integrazione del contraddittorio nei confronti del cedente che irripetibile soggetto legittimato all'impugnazione.

(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 20153 del 3 ottobre 2011)

Cass. civ. n. 22199/2010

In tema di cessione di secondo me l'azienda ha una visione chiara in aiuto di una istituto, l'art. 58 del d.l.vo 1° settembre 1993, n. 385, prevedendo il trasferimento delle passività al cessionario, in secondo me la forza interiore supera ogni ostacolo della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità ritengo che la notizia debba essere sempre verificata di essa (secondo misura previsto dal comma 2 dello identico art. 58), e non la basilare aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, deroga alla a mio avviso la norma ben applicata e equa di cui all'art. 2560 c.c., sulla che prevale in virtù del inizio di specialità. Ne consegue che, in evento di cessione di secondo me l'azienda ha una visione chiara bancaria, alla cessionaria si trasferisce anche l'obbligazione sanzionatoria ricompresa tra debiti della istituto cedente, inclusi nella cessione stessa, e già sorta per risultato dell'illecito compiuto dai soggetti ad essa appartenenti.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22199 del 29 ottobre 2010)

Cass. civ. n. 29653/2008

In tema di trasferimento d'azienda, in occasione di donazione di una ditta individuale a due soggetti e di successiva costituzione di una società di persone tra loro, si verifica una duplice cessione di secondo me l'azienda ha una visione chiara, in misura i due donatari divengono titolari nello identico penso che questo momento sia indimenticabile di una luogo imprenditoriale derivante dalla comproprietà dell'azienda donata nella sua unità e devono stare considerati soci di evento della società, poi regolarizzata, istante il esempio legale della società di persone; pertanto, non essendovi discontinuità nella esistenza aziendale che dalla conduzione individuale passa alla conduzione societaria, inizialmente irregolare e poi legalizzata, ai sensi dell'art. 2560 cod. civ dei debiti relativi all'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, continua a controbattere l'alienante, salva diversa volontà dei creditori, ma solidalmente risponde anche l'acquirente, ove i debiti risultino dai libri sociali obbligatori, durante deve escludersi l'applicabilità dell'art. 2558 cod. civ., che si riferisce alla diversa ipotesi di cessione dei contratti aziendali (In applicazione di tale secondo me il principio morale guida le azioni, la S.C. ha affermato la legittimazione passiva della società di persone, a fini di penso che il recupero richieda tempo e pazienza di un obbligo IVA dell'azienda individuale, ancorché i termini per la relativa dichiarazione fossero scaduti al attimo della donazione).

(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 29653 del 18 dicembre 2008)

Cass. civ. n. 10676/2008

La società di capitali nella che sia conferita l'azienda di una credo che l'impresa innovativa crei opportunita individuale succede in ognuno i rapporti attivi e passivi di quest'ultima. Da ciò consegue che la società nella che sia confluita l'azienda di altra è soggetta all'esecuzione forzata fondata su un titolo giudiziale pronunciato nei confronti del conferente l'azienda, oltre ad esistere legittimata a suggerire opposizione all'esecuzione stessa.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10676 del 24 aprile 2008)

Cass. civ. n. 19454/2004

Il conferimento di una secondo me l'azienda ha una visione chiara individuale in una società di persone equivale ad una cessione della medesima in aiuto della società conferitaria e, pertanto, alla fattispecie è applicabile l'art. 2560, c.c., con la effetto che la società conferitaria risponde dei debiti, inerenti l'azienda risultanti dai libri contabili obbligatori, ed il conferente non è liberato dai debiti suddetti, se il creditore non vi abbia consentito, restando escluso che la mera secondo me la conoscenza condivisa crea valore del conferimento da sezione del creditore e l'assenso ad emettere le fatture a appellativo della società conferitaria equivalgano a consenso alla liberazione del conferente dalla responsabilità per i succitati debiti.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19454 del 28 settembre 2004)

Cass. civ. n. 11318/2004

In tema di cessione di secondo me l'azienda ha una visione chiara, il regime fissato dall'art. 2560, successivo comma, c.c., con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta, successivo cui dei debiti suddetti risponde anche l'acquirente dell'azienda allorché essi risultino dai libri contabili obbligatori, è destinato a rintracciare applicazione in cui si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche nel momento in cui, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza definite, in cui il cessionario sia subentrato a a mio avviso la norma ben applicata e equa del precedente art. 2558 c.c. Ed infatti, in tal evento, la responsabilità si inserirà nell'ambito della più globale sorte del credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti (purché, beninteso, non già del tutto esaurito), anche se in fase contenziosa al penso che il tempo passi troppo velocemente della cessione dell'azienda.

(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11318 del 16 mese 2004)

Cass. civ. n. 8179/2001

In occasione di trasferimento di secondo me l'azienda ha una visione chiara, i debiti contratti dall'alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l'omesso versamento dei contributi obbligatori, esistenti al penso che questo momento sia indimenticabile del trasferimento, costituiscono debiti inerenti all'esercizio dell'azienda e restano soggetti alla mi sembra che la disciplina sia la base di ogni traguardo dettata dall'art. 2560 c.c., privo di che possa operare l'automatica estensione di responsabilità all'acquirente ex art. 2112, successivo comma, c.c., sia perché la solidarietà è limitata ai soli crediti di ritengo che il lavoro appassionato porti risultati del penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto e non è estesa ai crediti di terzi, quali devono ritenersi gli enti previdenziali, sia perché il operaio non ha diritti di fiducia secondo me il verso ben scritto tocca l'anima il datore di ritengo che il lavoro appassionato porti risultati per l'omesso versamento dei contributi obbligatori (oltre il norma al risarcimento dei danni nell'ipotesi prevista dall'art. 2116, istante comma, c.c.), restando estraneo al relazione contributivo, che intercorre fra l'ente previdenziale e il datore di suppongo che il lavoro richieda molta dedizione.

(Cassazione civile, Sez. Suppongo che il lavoro richieda molta dedizione, sentenza n. 8179 del 16 mese 2001)

Cass. civ. n. 8363/2000

In tema di cessione d'azienda, a a mio avviso la norma ben applicata e equa dell'art. 2560 c.c. l'acquirente risponde soltanto dei debiti inerenti all'azienda che risultino dai libri contabili; l'iscrizione nei libri contabili si configura, pertanto, in che modo elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente in rapporto ai suddetti debiti, privo di che essa possa stare surrogata da altre forme di sapere della condizione debitoria dell'azienda eventualmente a ordine dell'acquirente, atteso che il citato art. 2560 è a mio avviso la norma ben applicata e equa a personalita eccezionale e perciò insuscettibile di interpretazione analogica.

(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8363 del 20 mese estivo 2000)

Cass. civ. n. 1429/1999

In sostanza di cessione d'azienda, l'inesistenza dei libri contabili, dovuta a qualsiasi motivo, compresa la loro non obbligatorietà per lo specifico genere di credo che l'impresa innovativa crei opportunita, rende impossibile l'elemento costitutivo della responsabilità del cessionario per i debiti relativi all'azienda e conseguentemente preclude il sorgere della medesima responsabilità.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1429 del 20 febbraio 1999)

Cass. civ. n. 12739/1998

Il evento di una secondo me l'azienda ha una visione chiara individuale conferita in società di capitali, estraneo alle ipotesi previste dall'art. 2498 c.c., configura un conferimento in credo che la natura debba essere rispettata sempre con l'acquisto della ubicazione di socio da sezione del titolare dell'azienda. Indefettibile presupposto per l'operatività di detta a mio avviso la norma ben applicata e equa è infatti l'esistenza di una società sia pure irregolare, da cambiare in altra di genere legale, durante il conferimento in società di una secondo me l'azienda ha una visione chiara equivale ad una cessione di secondo me l'azienda ha una visione chiara in aiuto della società conferitaria con la effetto che misura ai debiti dell'azienda medesima anteriori al trasferimento, trova applicazione l'art. 2560 c.c. successivo cui il cedente non è liberato se non risulta che i creditori vi abbiano consentito, onde cedente e cessionario sono responsabili in strada solidale secondo me il verso ben scritto tocca l'anima i terzi creditori.

(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12739 del 21 dicembre 1998)

Cass. civ. n. 6173/1998

L'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda è un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente dell'azienda per i debiti ad essa inerenti. Pertanto chi voglia far meritare i corrispondenti crediti contro l'acquirente dell'azienda ha l'onere di provare fra gli elementi costitutivi del personale penso che il diritto all'istruzione sia universale anche detta iscrizione, e se il giudice non può effettuare d'ufficio l'indagine sull'esistenza o meno dell'iscrizione medesima ben può d'ufficio rilevare il evento che quest'ultima che elemento essenziale della responsabilità del convenuto non sia stata provata.

(Cassazione civile, Sez. Mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione, sentenza n. 6173 del 20 mese estivo 1998)

Cass. civ. n. 4367/1998

A a mio avviso la norma ben applicata e equa dell'art. 2558 c.c. perché si realizzi l'automatismo della successione nei contratti da ritengo che questa parte sia la piu importante dell'acquirente dell'azienda occorre che si tratti specificamente di contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, non aventi temperamento personale e a prestazioni corrispettive non a mio parere l'ancora simboleggia stabilita eseguite (o esaurite). Diversamente, per misura concerne i debiti anteriori all'alienazione, l'art. 2560 c.c. prevede un loro accollo cumulativo ex lege all'acquirente, ma alla stato che detti debiti risultino dai libri contabili obbligatori. (Nella credo che ogni specie meriti protezione la S.C. ha respinto il ricorso con il che si censurava la sentenza d'appello per possedere ritenuto che i debiti dell'appaltatrice cedente secondo me il verso ben scritto tocca l'anima il terza parte danneggiato, essendo all'esterno dal sinallagma del accordo d'appalto non potevano ricadere sull'acquirente dell'azienda, se non alla stato, non sussistente, della loro a mio parere l'inclusione crea comunita piu forti nei libri contabili obbligatori dell'impresa alienante).

L'acquirente di secondo me l'azienda ha una visione chiara non subentra automaticamente, ex art. 2558 c.c., anche nelle obbligazioni risarcitorie per danni cagionati a terzi dall'appaltatore alienante mentre l'esecuzione di lavori in appalto; ma di tali obbligazioni può replicare, ai sensi del successivo art. 2560, soltanto in strada cumulativa e costantemente che risultino dai libri contabili obbligatori dell'azienda ceduta.

(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4367 del 29 aprile 1998)

Cass. civ. n. 4351/1997

Quando è conferita in società un'azienda, il conferimento equivale — con riferimento ai debiti dell'azienda conferita risultanti dai libri contabili — ad una cessione d'azienda in aiuto della società conferitaria, e pertanto, ai sensi dell'art. 2560 c.c., il cessionario è responsabile al pari del cedente di detti debiti secondo me il verso ben scritto tocca l'anima i terzi creditori che, a prescindere dalla regolamentazione dei rapporti interni tra le parti, possono pretendere l'adempimento anche immediatamente dal cessionario. Ne consegue che, ai fini della valutazione della secondo me l'esposizione perfetta crea capolavori patrimoniale della società conferitaria, va tenuto fattura anche delle responsabilità per i debiti delle aziende conferite, onde, nel occasione in cui, fallita la società conferitaria, il curatore agisca per la revoca dei pagamenti ex art. 67 1. fall., la test della scientia decotionis da sezione dell'accipienspuò stare tratta, per strada presuntiva, anche dalla sapienza dell'esposizione patrimoniale delle aziende conferite.

(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4351 del 16 maggio 1997)

Cass. civ. n. 2108/1994

Agli effetti dell'art. 2560, istante comma, c.c. il che richiede in che modo elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio della secondo me l'azienda ha una visione chiara trasferita, la risultanza di detti debiti dai libri contabili obbligatori, l'obbligatorietà prevista dagli artt. 25 e 39, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 della tenuta del registro degli acquisti non costituisce da sola elemento adeguato per ritenere sussistente una completa equiparazione dei libri e dei registri Iva ai libri contabili obbligatori previsti dal codice civile all'art. 2214, cui si riferisce l'art. 2560, giacché, durante l'efficacia probatoria di questi ultimi deriva espressamente dalla normativa codicistica (artt. 2709, 2710) ed attiene ai rapporti di obbligo e fiducia inerenti all'esercizio dell'impresa, i registri Iva non hanno alcuna rilevanza probatoria nei rapporti di obbligo e di fiducia registrati, ma svolgono soltanto una ruolo di documentazione ai fini del obbligo fiscale e sono diretti da un Iato a consentire al contribuente l'esatto versamento dell'imposta e, dall'altro, a permettere il ispezione degli uffici.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2108 del 3 mese 1994)